Articolo abrogato dall'art. 39, comma 1, della L.P. 24/10/2006, n. 7, così recitava:

"Art. 8 - Conferma di concessioni minerarie

1. Le concessioni minerarie vigenti rilasciate ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive integrazioni e modificazioni, sono soggette a conferma.

2. I titolari delle concessioni di cui al comma precedente devono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fare domanda di conferma della concessione corredata da un programma indicante la produzione, i livelli occupazionali e gli investimenti previsti, con i relativi tempi di realizzazione, nonché da una relazione geomineraria sull'esistenza e la consistenza del giacimento. Per le acque minerali dovrà inoltre essere prodotta un'analisi chimica e batteriologica non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma precedente le concessioni di cui sopra s'intendono ad ogni effetto decadute.

4. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio provinciale delle miniere, si pronuncia sulla domanda, sulla validità del relativo programma e sulla durata della concessione, modificandone eventualmente il termine ovvero dichiarandone la decadenza nel caso in cui il programma presentato sia giudicato inadeguato sotto il profilo tecnico-economico."

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