Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 8. - Procedura semplificata per la valutazione dell'impatto ambientale

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, lo studio di impatto ambientale dei progetti assoggettati a procedura semplificata può contenere soltanto i seguenti elementi:

a) la descrizione dello stato iniziale del sito e dei luoghi;

b) la descrizione dell'opera proposta considerata specialmente in rapporto alle sue finalità e agli eventuali riflessi sull'economia locale;

c) l'individuazione e la stima delle componenti ambientali soggette potenzialmente ad impatti;

d) la descrizione delle misure previste per eliminare o compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente;

e) il riassunto delle informazioni descritte alle lettere precedenti.

2. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 1, lo studio d'impatto ambientale deve essere inoltre corredato dalla documentazione e dagli elaborati richiesti dalle normative vigenti per il rilascio dei provvedimenti permissivi che vengono sostituiti ai sensi del medesimo articolo."

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