Articolo aggiunto dall'art. 51, comma 5, della L.P. 29/12/2006, n. 11; modificato dall'art. 46, comma 2, della L.P. 21/12/2007, n. 23 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 22-bis - Disposizioni di attuazione e di coordinamento con la normativa comunitaria e statale

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, continuano ad applicarsi questa legge e il suo regolamento esecutivo.

2. Resta ferma l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale per i progetti relativi alle categorie di opere che le norme vigenti demandano alla competenza dello Stato.

3. Questa legge e il suo regolamento esecutivo continuano ad applicarsi ai progetti attribuiti o delegati alla Provincia dalle norme di attuazione dello Statuto speciale.

4. Nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza dello Stato la Giunta provinciale si esprime, ai fini dell'intesa, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, entro i termini stabiliti dalla normativa statale.

4-bis. Le procedure di verifica e di valutazione dell'impatto ambientale si applicano, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di questa legge e del relativo regolamento di esecuzione, ai progetti concernenti impianti o attività di recupero di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di autorizzazione di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disciplina di cui al precedente periodo non trova applicazione nei casi di rinnovo della comunicazione di cui all'articolo 216, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 senza modifica sostanziale delle opere di recupero.

4-ter. La deliberazione di cui all'articolo 22, comma 2-bis, conforma il regolamento di esecuzione di questa legge alle disposizioni del comma 4-bis."

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