Comma modificato dall’art. 20, comma 1, della L.P. 03/08/2012, n. 18; sostituito dall’art. 8, comma 4, della L.P. 11/06/2019, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, al concessionario esecutore o al subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori, e previa verifica della correntezza delle retribuzioni, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)."

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