Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, della L.P. 04/10/2012, n. 19, così recitava:

"Art. 21 - Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 33 del 1990 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis - Disciplina urbanistico-edilizia in materia di allestimenti mobili

1. I complessi ricettivi turistici all'aperto disciplinati da questa legge possono comprendere spazi o piazzole per l'insediamento di allestimenti mobili - ivi comprese strutture edilizie leggere, comunque denominate - non assimilabili, per funzioni e dimensioni, alle ordinarie abitazioni o strutture o manufatti a carattere residenziale.

2. Gli allestimenti mobili di cui al comma 1 devono essere diretti a soddisfare esigenze turistiche meramente temporanee e non sono soggetti alla concessione edilizia o alla denuncia di inizio attività previste dalla legislazione provinciale in materia di ordinamento urbanistico.

3. Tra gli allestimenti mobili di cui ai commi 1 e 2 rientrano comunque tende, roulotte, caravan e case mobili messi temporaneamente a disposizione dei turisti.

4. L'insediamento degli allestimenti mobili negli spazi dei complessi ricettivi all'aperto è effettuato dal titolare o dal gestore del complesso ricettivo nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni tecniche stabilite da questa legge e dal relativo regolamento di esecuzione. L'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 5 riporta il numero massimo di spazi o di piazzole attrezzabili con case mobili e la loro collocazione."

2. Relativamente alle case mobili insediate alla data di entrata in vigore di questa legge i titolari o gestori dei complessi ricettivi turistici all'aperto provvedono entro un anno, decorrente dalla medesima data, a chiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione richiamata dall'articolo 4-bis, comma 4, della legge provinciale n. 33 del 1990. Il provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione è reso in modo espresso entro un anno dalla presentazione della domanda e verifica in particolare il corretto inserimento paesaggistico delle case mobili esistenti, assicurando prioritariamente un adeguato livello di salva-guardia o di ripristino dell'assetto paesaggistico delle rive dei laghi. Nelle more di svolgimento degli adempimenti previsti da questo comma, è ammessa la permanenza delle case mobili insediate all'inter-no dei complessi ricettivi e sono sospesi gli effetti dei provvedimenti ripristinatori emanati fino alla data di entrata in vigore di questo articolo. I medesimi provvedimenti sono revocati alla conclusione positiva del procedimento di aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 della legge provinciale n. 33 del 1990."

Dalla redazione