Articolo modificato dall’art. 75, comma 4, della L.P. 19/02/2002, n. 1 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 1, della L.P. 16/06/2022, n. 6, così recitava:

“Art. 8 - Snellimento delle procedure d’appalto e garanzie assicurative

1. Ferma restando la normativa statale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori pubblici, per l’appalto delle opere ricomprese nel piano straordinario di cui all’articolo 1:

a) è consentito in ogni caso il ricorso alla procedura negoziata, previo invito di almeno dieci concorrenti, qualora l’importo a base d’asta dei lavori sia inferiore a 500 mila ECU;

b) omissis

c) omissis”.

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