Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 12 - Modificazioni dell’articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. All’articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

“3-ter. L’affitto dell’azienda non comporta violazione degli obblighi previsti dal comma 1 se il relativo contratto è stipulato dopo un periodo di almeno tre anni dalla decorrenza dei vincoli previsti dal comma 1, o se è stipulato nell’ambito di procedure concorsuali, o in attuazione di strumenti alternativi di risoluzione delle crisi di impresa, o tra società controllanti o controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti. In ogni caso l’affittuario deve continuare a esercitare l’impresa. Se sono rispettate le condizioni di questo comma e gli obblighi previsti per il beneficiario da questo articolo, i contributi non ancora liquidati continuano a essere corrisposti al beneficiario.”;

b) nella lettera a) del comma 3-quater le parole: “3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “3-ter”."

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