Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 10 - Modificazioni dell’articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: “agli enti di garanzia finanziati ai sensi dell’articolo 34-quater” sono sostituite dalle seguenti: “ai confidi operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,” e dopo le parole: “altre sanzioni” sono inserite le seguenti: “, per i rispettivi settori economici di riferimento”."

Dalla redazione