Articolo modificato dall'art. 36, comma 2, della L.P. 03/03/2010, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 61 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente

1. I piani regolatori comunali e i regolamenti edilizi dei comuni, anche per consentire il riutilizzo a fini abitativi del patrimonio edilizio tradizionale, disciplinano le condizioni e le modalità da osservare nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali.

2. Il piano regolatore generale e il regolamento edilizio, per i fini del comma 1 e nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al comma 3, prevedono:

a) l'individuazione degli edifici tradizionali esistenti o da recuperare e delle relative pertinenze che richiedono interventi di manutenzione ambientale, tenuto conto delle indicazioni in materia di interventi ambientali e paesaggistici contenuti nel piano territoriale della comunità;

b) la definizione, anche per aree omogenee, dei caratteri tipologici, degli elementi costruttivi, dei materiali, delle sistemazioni esterne, delle modalità da osservare nell'esecuzione dei lavori e di ogni altro elemento necessario per una corretta progettazione degli interventi;

c) le specifiche condizioni, comprese quelle di carattere igienico-sanitario, indispensabili per consentire l'utilizzo abitativo, anche non permanente, degli edifici.

3. La Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero previsti dal comma 2 e fissa i requisiti igienicosanitari che i regolamenti edilizi dei comuni devono rispettare per consentire l'utilizzo a fini abitativi, anche non permanente, degli edifici.

4. Se i piani regolatori comunali o le loro varianti adottati dal comune per i fini del comma 1 soddisfano le esigenze di tutela paesaggistica, ai sensi di questa legge, rimane fermo quanto disposto dall'articolo 32.

5. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di nuove opere d'infrastrutturazione. L'esecuzione delle opere necessarie per rendere abitabile l'edificio non costituisce titolo per chiedere la riduzione del contributo di concessione ai sensi dell'articolo 104. Il contributo di concessione è commisurato al solo costo di costruzione nel caso di edifici non utilizzabili a fini abitativi permanenti e privi di allacciamenti alle reti di pubblici servizi.

6. Nel caso di recupero degli edifici tradizionali a fini abitativi il rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia d'inizio di attività sono subordinati alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale i richiedenti s'impegnano a effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni e con le modalità stabilite dalla convenzione, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio. In caso di violazione degli obblighi la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del richiedente.

7. Agli interventi previsti da questo articolo non si applica la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

8. Agli interventi edilizi riguardanti immobili individuati dal piano regolatore generale ai sensi della lettera a) del comma 2, con esclusione di quelli soggetti a restauro, si applica, se ne ricorrono i presupposti, il comma 3 dell'articolo 121."

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