Articolo modificato dall'art. 70, comma 1, della L.P. 27/12/2012, n. 25 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 14 - Carta di sintesi della pericolosità

1. La carta di sintesi della pericolosità individua le aree caratterizzate da diversi gradi di penalità ai fini dell'uso del suolo sulla base della classificazione della pericolosità derivante dalla combinazione dei fattori di pericolo indicati dal comma 2. La carta è approvata dalla Giunta provinciale tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad aggiornamenti periodici.

2. Ai fini della redazione della carta di sintesi della pericolosità la Giunta provinciale determina la metodologia per l'identificazione e la valutazione combinata dei fattori relativi ai pericoli idrogeologico, sismico, valanghivo e d'incendio boschivo, nonché per la perimetrazione delle aree soggette a questi pericoli, secondo criteri che tengono conto dei livelli d'intensità e di probabilità degli eventi attesi. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per verificare la coerenza delle nuove previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, nell'ambito del loro procedimento di approvazione, con la carta di sintesi della pericolosità.

3. Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Dalla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità si applica la disciplina di uso del suolo stabilita dal capo IV dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale" e dai provvedimenti da esso richiamati.

5. La disciplina prevista dal comma 4 soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche). Le disposizioni del piano in materia di uso del suolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità.

6. Con la deliberazione di approvazione della carta di sintesi della pericolosità, la Giunta provinciale stabilisce i contenuti e le modalità di presentazione e valutazione delle relazioni tecniche previste dal capo IV dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale" e dai provvedimenti da esso richiamati, individuando le strutture provinciali o comunali competenti e disciplinando la tenuta, da parte dei comuni, di un apposito registro delle relazioni tecniche e degli esiti della loro valutazione.

7. Il grado di pericolosità e la relativa penalità evidenziati dalla carta di sintesi della pericolosità sono riportati nei certificati di destinazione urbanistica.

8. I progetti d'interventi che interessano gli ambiti fluviali d'interesse idraulico di cui all'articolo 32 dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), sono corredati da un'apposita relazione tecnica, volta a illustrare il rispetto delle condizioni previste dal piano, e sono sottoposti ad autorizzazione della struttura provinciale competente in materia."

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