Articolo modificato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 12/02/2019, n. 1 e, successivamente, abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 47 - Bando di gara e schemi tipo - tassatività delle cause di esclusione

1. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nella legge, in questo regolamento, le informazioni di cui all’allegato I e ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano gli schemi tipo di bando di gara, della lettera di invito e dei moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ordine generale e di partecipazione previsti dal bando di gara e dall’invito a presentare offerta, di cui all’allegato M che sono pubblicati sul sito internet della Provincia.

3. Abrogato

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

5. I bandi e le lettere di invito possono prevedere la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare, nell’ambito della procedura di scelta del contraente, anche parzialmente, il sistema informatico disciplinato dal capo V di questo titolo."

Dalla redazione