Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 152 - Lavori in economia previsti nel contratto

1. I lavori in economia previsti nel contratto non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi dell’elaborato “elenco prezzi” per l’importo delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. La manodopera, i trasporti ed i noli sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi."

Dalla redazione