Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 133 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

1. Se gli atti contrattuali prevedono il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento comporta una differenza in più o in meno del dieci per cento del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell’articolo 130.

3. Se i luoghi di provenienza dei materiali sono indicati negli atti contrattuali, l’appaltatore non può cambiarli senza l’autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l’espressa approvazione del responsabile del procedimento. In tal caso si applica l’articolo 132, comma 2."

Dalla redazione