Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 127 - Variazioni tecniche ordinate dal direttore dei lavori

1. Le variazioni tecniche possono essere ordinate dal direttore dei lavori senza necessità di approvazione preventiva, ai sensi dell’articolo 51, comma 8, della legge, a condizione che:

a) siano impartite per risolvere questioni esecutive di dettaglio senza mutamento delle scelte progettuali sotto il profilo strutturale, architettonico, localizzativo ed urbanistico, sentito il progettista;

b) i nuovi prezzi eventualmente concordati siano approvati dal responsabile del procedimento;

c) siano effettuate mediante compensazioni tra le voci delle lavorazioni e siano contenute entro il limite del dieci per cento dell’importo contrattuale per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e del cinque per cento per tutti gli altri lavori, senza superare l’importo complessivo di contratto.

2. Le variazioni tecniche sono disposte dal direttore dei lavori mediante ordine di servizio e, se necessario, verbale di concordamento nuovi prezzi approvato dal responsabile del procedimento."

Dalla redazione