Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 116 - Sicurezza nei cantieri

1. Le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori possono essere svolte dal direttore lavori se è provvisto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza Se il direttore dei lavori non svolge queste funzioni, l’amministrazione aggiudicatrice prevede la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolge le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

2. Per le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori si applica l’articolo 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il coordinatore per l’esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 131, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

3. I provvedimenti rientranti nei casi previsti dall’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 2008 adottati dal coordinatore per l’esecuzione e trasmessi al responsabile del procedimento, sono, altresì, da quest’ultimo comunicati all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture."

Dalla redazione