Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 113 - Direttore dei lavori

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto.

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutta la direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, fatte salve le competenze del responsabile del procedimento.

3. Il direttore dei lavori riferisce, ove istituito, al responsabile di progetto in ordine al regolare rispetto dei tempi di realizzazione dell’intervento.

4. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

5. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla legge e dal presente regolamento nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) segnalare al responsabile del procedimento l’inosservanza da parte dell’esecutore della disposizioni in materia di subappalto;

d) curare, per quanto di competenza, la predisposizione del libretto del fabbricato disciplinato dal titolo IV, capo III, della legge urbanistica provinciale e la tempestiva produzione al responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi."

Dalla redazione