Comma abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"1. Fino all’adozione degli schemi-tipo di cauzioni e polizze assicurative ai sensi degli articoli 13-bis della legge si applicano gli schemi-tipo vigenti per lo Stato, fatto salvo quanto segue:

a) alla cauzione definitiva prevista dall’articolo 82, si applicano le direttive allegate alla deliberazione n. 12723 di data 20 novembre 1998 e successive modificazioni;

b) alla fideiussione a garanzia dell’anticipazione alle imprese appaltatrici prevista dall’articolo 83 e alla polizza di assicurazione indennitaria decennale prevista dall’articolo 85 non trova applicazione la maggiorazione del tasso legale di interesse e il foro competente, in caso di controversia tra il fideiussore e l’amministrazione aggiudicatrice, è quello del giudice nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione stessa."

Dalla redazione