Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 205 - Certificato di regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è approvato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 198."

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