Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 204 - Ulteriori provvedimenti amministrativi

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l’organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

a) i verbali di visita;

b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’esito delle prescrizioni ordinate dall’organo di collaudo;

c) il certificato di collaudo;

d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall’esecutore nel certificato di collaudo.

2. L’organo di collaudo invia, per conoscenza, all’esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al comma 1.

3. L’amministrazione aggiudicatrice esamina l’operato e le osservazioni dell’organo di collaudo richiedendo, quando è opportuno in relazione all’ammontare o alla specificità dell’intervento, i pareri ritenuti necessari. L’amministrazione aggiudicatrice effettua quindi la revisione contabile degli atti e, previa verifica della sua ammissibilità, approva, il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione esprimendosi sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

4. Finché non è intervenuta l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, l’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

5. Le relazioni riservate previste dal comma 1, lettera d), dall’articolo 162, comma 2, lettera f) e dall’articolo 164, comma 2, sono sottratte all’accesso."

Dalla redazione