Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 202 - Lavori non collaudabili

1. Nel caso in cui l’organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa l’amministrazione aggiudicatrice trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale di visita, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all’articolo 194."

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