Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 198 - Certificato di collaudo

1. Ultimate le operazioni di collaudo, l’organo di collaudo, se ritiene collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che contiene:

a) una relazione che ripercorre l’intera vicenda dell’appalto dalla progettazione all’esecuzione, indicando puntualmente:

- il titolo dell’opera o del lavoro;

- la località e la provincia interessate;

- la data e l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti;

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;

- il quadro economico recante gli importi autorizzati;

- l’indicazione dell’esecutore;

- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l’ufficio di direzione lavori;

- il tempo prescritto per l’esecuzione dei lavori, con l’indicazione delle eventuali proroghe;

- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;

- la data e gli importi riportati nel conto finale dei lavori;

- l’indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;

- la posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi, previdenziali e retributivi;

- gli estremi del provvedimento di nomina dell’organo di collaudo;

b) il richiamo agli eventuali processi verbali di visita in corso d’opera (da allegare);

c) il processo verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);

d) la sintesi delle valutazioni dell’organo di collaudo circa la collaudabilità dell’opera;

e) la certificazione di collaudo.

2. Nella certificazione l’organo di collaudo:

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale dei lavori;

b) determina la somma da porsi a carico dell’esecutore per danni da rifondere all’amministrazione aggiudicatrice per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa amministrazione aggiudicatrice per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;

c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l’ufficio in sede di revisione, l’importo a saldo da liquidare all’esecutore;

d) attesta la collaudabilità dell’opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni."

Dalla redazione