Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 198 - Certificato di collaudo
1. Ultimate le operazioni di collaudo, l’organo di collaudo, se ritiene collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che contiene:
a) una relazione che ripercorre l’intera vicenda dell’appalto dalla progettazione all’esecuzione, indicando puntualmente:
- il titolo dell’opera o del lavoro;
- la località e la provincia interessate;
- la data e l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- l’indicazione dell’esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l’ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per l’esecuzione dei lavori, con l’indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale dei lavori;
- l’indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi, previdenziali e retributivi;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell’organo di collaudo;
b) il richiamo agli eventuali processi verbali di visita in corso d’opera (da allegare);
c) il processo verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell’organo di collaudo circa la collaudabilità dell’opera;
e) la certificazione di collaudo.
2. Nella certificazione l’organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale dei lavori;
b) determina la somma da porsi a carico dell’esecutore per danni da rifondere all’amministrazione aggiudicatrice per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa amministrazione aggiudicatrice per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l’ufficio in sede di revisione, l’importo a saldo da liquidare all’esecutore;
d) attesta la collaudabilità dell’opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni."
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