Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 194 - Valutazioni dell’organo di collaudo

1. L’organo di collaudo confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti progettuali approvate e dei documenti amministrativi e contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l’esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato l’organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:

a) se il lavoro sia o no collaudabile;

b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

d) le modificazioni da introdursi nel conto finale dei lavori;

e) il credito liquido dell’esecutore.

2. L’organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell’esecutore e del subappaltatore per quanto richiesto dal sistema di qualificazione per eseguire lavori pubblici.

3. Con apposita relazione riservata l’organo di collaudo espone il proprio parere sulle riserve e domande dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva."

Dalla redazione