Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 184 - Collaudo e certificato di regolare esecuzione

1. Le opere, i lavori pubblici o le forniture dei materiali necessari per la loro realizzazione eseguiti in economia, sono sottoposti a collaudo ovvero a verifica della regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 25 della legge.

2. Nei casi di opere, lavori e relative forniture di importo non superiore a 50.000 euro, il visto del direttore lavori sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, apposto ai sensi dell’articolo 183, comma 2, tiene luogo del certificato di regolare esecuzione; con esso si ritengono altresì approvate e collaudate, senza ulteriori formalità, le eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, nonché l’applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli ordinari criteri di raccordo con i prezzi previsti nel medesimo contratto, purché tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili alfine dell’esatta esecuzione dell’opera e non determinino un aumento dell’importo complessivo del contratto originariamente stipulato."

Dalla redazione