Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 66 - Verifiche sul possesso dei requisiti

1. Il controllo sul possesso dei requisiti previsto dall’articolo 41 della legge avviene attraverso l’acquisizione della seguente documentazione:

a) a comprova della qualificazione SOA, attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da un organismo di attestazione regolarmente autorizzato, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, in conformità al sistema di qualificazione previsto dalle norme statali;

b) nel caso di appalti di importo superiore a euro 20.658.000 euro:

b.1) a comprova della realizzazione, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, della cifra d’affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta:

- copia delle dichiarazioni IVA se trattasi di impresa individuale, società di persone, consorzio di cooperative;

- copia dei bilanci, della nota integrativa e di quella attestante l’avvenuto deposito, se trattasi di società di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;

b.2) a comprova della realizzazione, nell’ultimo quinquennio antecedente l’anno di pubblicazione del bando, della cifra d’affari in lavori derivante da attività indiretta dichiarata:

- copia dei bilanci dei consorzi e delle società consortili che abbiano fatturato direttamente al committente, della nota integrativa e di quella attestante l’avvenuto deposito.

2. L’amministrazione aggiudicatrice procede nei confronti dei soggetti sorteggiati, dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano stati sorteggiati ai sensi dell’articolo 41 della legge, alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati nel corso della procedura di affidamento, con le modalità indicate al comma 1.

3. L’amministrazione aggiudicatrice procede altresì nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nel corso della procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’amministrazione aggiudicatrice procede al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese su elementi quantitativi e qualitativi delle offerte. Se l’amministrazione aggiudicatrice riscontra nei confronti dell’aggiudicatario la mancanza di tali requisiti ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, annulla l’aggiudicazione ed aggiudica i lavori al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti, incamera la cauzione provvisoria, denuncia i fatti costituenti eventuale reato all’autorità giudiziaria ed effettua la segnalazione alla autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l’iscrizione nel casellario informatico.

4. La verifica di cui al comma 3 può essere disposta a campione nei confronti delle ulteriori imprese partecipanti, ai sensi e con le modalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Se l’amministrazione aggiudicatrice riscontra la mancanza di tali requisiti, denuncia i fatti costituenti eventuale reato all’autorità giudiziaria ed effettua la segnalazione alla autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l’iscrizione nel casellario informatico.

5. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, qualora sia opportuno assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto, il concorrente può, nei limiti di legge, essere invitato a produrre anche la documentazione acquisibile d’ufficio.

6. I soggetti appartenenti ad altri Stati dell’Unione europea devono produrre i certificati corrispondenti alle dichiarazioni rese secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento.

7. In caso di imprese straniere appartenenti all’Unione europea, qualora lo Stato estero in cui ha sede l’impresa aggiudicataria non contempli il rilascio di taluno dei certificati richiesti, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione solenne resa davanti ad un’autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione delle Stato stesso, che ne attesti l’autenticità."

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