Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 61 - Modalità procedurali di affidamento dei lavori con il criterio dell’offerta prezzi unitari o del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull’importo posto a base dell’appalto

1. All’aggiudicazione dei lavori con il criterio di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), della legge e con individuazione delle offerte anomale secondo la procedura prevista dall’articolo 63, il presidente della gara di cui all’articolo 55 procede nel modo seguente:

a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto negli atti di gara, provvede all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, contrassegnando la stessa in ciascun foglio;

b) dispone le verifiche di cui all’articolo 41, comma 1, della legge, provvedendo, in caso di mancata prova o mancata conferma, secondo quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma;

c) provvede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, a contrassegnare le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate dal concorrente ai sensi dell’articolo 57, a dare lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente e del prezzo complessivo offerto, formando la graduatoria;

d) ad escludere le eventuali offerte anomale, individuate secondo le prescrizioni dell’articolo 63;

e) ad aggiudicare i lavori al concorrente che ha formulato la maggior percentuale di ribasso fra le offerte rimaste in gara dopo l’esclusione delle offerte anomale di cui alla lettera d).

2. Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, il presidente procede secondo quanto previsto dal comma 1, lettere a), b) e c), dichiara la chiusura della seduta pubblica e trasmette le offerte al responsabile del procedimento, che dispone la valutazione della congruità delle stesse nei casi previsti dall’articolo 63, comma 7.

3. Il presidente della gara di cui all’articolo 55, riaperta la seduta pubblica:

a) dichiara l’esclusione delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue;

b) dichiara l’aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

4. All’aggiudicazione dei lavori con il criterio stabilito dall’articolo 39, comma 3, della legge, il presidente della gara di cui all’articolo 55 procede secondo quanto previsto dal comma 1 in quanto compatibile.

5. All’aggiudicazione dei lavori con il criterio stabilito dall’articolo 39, comma 1, lettera a), della legge, e con individuazione delle offerte anomale secondo la procedura prevista dall’articolo 58.29 della legge, il presidente della gara di cui all’articolo 55 procede nel modo seguente:

a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto negli atti di gara, provvede all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, contrassegnando la stessa in ciascun foglio;

b) dispone le verifiche di cui all’articolo 41, comma 1, della legge, provvedendo, in caso di mancata prova o mancata conferma, secondo quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma. Nelle procedure ristrette, qualora l’amministrazione si sia avvalsa della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare ai sensi dell’articolo 58.25, comma 1, della legge, dispone le verifiche di cui all’articolo 41, comma 2, della legge;

c) provvede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, a contrassegnare le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate dal concorrente ai sensi dell’articolo 57, a dare lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente e del prezzo complessivo offerto, formando la graduatoria.

6. Successivamente il presidente della gara provvede:

a) a determinare la soglia per la valutazione dell’anomalia delle offerte e alla individuazione di quelle i cui ribassi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall’articolo 58.29, comma 1, della legge;

b) a disporre la chiusura della seduta pubblica e la trasmissione delle offerte e delle eventuali giustificazioni dei concorrenti al responsabile del procedimento.

7. All’esito delle valutazioni dell’anomalia dell’offerta, il presidente della gara di cui all’articolo 55 riaperta la seduta pubblica:

a) dichiara l’esclusione delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue;

b) dichiara l’aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

8. Nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si applicano il comma 5 e il comma 6, lettera b). Il responsabile del procedimento dispone la valutazione della congruità dell’offerta nei casi previsti dall’articolo 58.29, comma 3, della legge. All’esito delle valutazioni del responsabile del procedimento, si applica il comma 7.

9. La struttura competente alla stipulazione del contratto d’appalto, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto medesimo, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui all’articolo 57, comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali."

Dalla redazione