Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 14 - Certificazione di qualità

1. La certificazione di qualità prevista dall’articolo 24, comma 7, della legge è una verifica tecnica che è richiesta motivatamente dal progettista in relazione ad oggettive esigenze prestazionali o di durabilità dell’opera o dei lavori, per uno o più elementi di un’opera o lavoro di particolare complessità tecnica, nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, come individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera c)."

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