Comma modificato dall’art. 27, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg. e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 21 - Polizza assicurativa del progettista

1. Ai fini dell’articolo 23 bis, comma 5, secondo periodo della legge si intende:

a) per maggiori costi la differenza fra i costi e gli oneri che l’amministrazione aggiudicatrice deve sopportare per l’esecuzione dei lavori a causa dell’errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l’esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni;

b) per nuove spese di progettazione gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice se, per motivate ragioni, affidano la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L’obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per l’amministrazione aggiudicatrice deve essere inderogabilmente previsto nella convenzione.

2. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, presenta una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di approvazione del certificato di collaudo. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico.

3. Nel caso di appalto avente ad oggetto congiuntamente la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c) della legge nonché di concessione di lavori pubblici ai sensi del capo VII della legge, la polizza prevista dall’articolo 23 bis, comma 5, della legge è consegnata dall’aggiudicatario e decorre dalla stipulazione del contratto di appalto con lo stesso.”

Dalla redazione