Articolo abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 22 - Gruppo misto di progettazione

1. Il gruppo misto di progettazione è formato da dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice e da liberi professionisti dotati di qualificazione professionale in settori specifici o specialistici particolarmente rilevanti ai fini della progettazione dell’opera o dei lavori da eseguire.

2. I rapporti tra l’amministrazione aggiudicatrice e il libero professionista membro del gruppo misto di progettazione sono definiti con convenzione che disciplina, tra l’altro, le modalità di svolgimento dell’incarico e il compenso spettante allo stesso che è definito in misura proporzionale alla prestazione richiesta."

Dalla redazione