Articolo modificato dall’art. 23, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg. a decorrere dal 15/09/2023 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 4 - Responsabile del procedimento

1. Ai fini dell’ordinamento dei lavori pubblici, è individuato un responsabile del procedimento con effettiva capacità di spesa anche con riferimento alle diverse fasi in cui si articola la realizzazione dei lavori pubblici.

2. Il responsabile del procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze e abilitazioni professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di lavori previsti dall’articolo 1-ter, commi 5-bis e 5-ter, della legge, ovvero di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

3. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili. La delega di attività a personale dipendente con contestuale capacità di spesa da parte del responsabile del procedimento comprende, se non diversamente disposto nel provvedimento di delega, anche il ruolo di responsabile dei lavori relativamente alle attività delegate.

4. Nel caso di inadeguatezza dell’organico, il responsabile del procedimento può disporre l’affidamento delle attività di supporto ai sensi dell’articolo 20 della legge. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza."

Dalla redazione