Articolo modificato dall’art. 8, commi 1 - 2, del D. Pres. P. 28/01/2021, n. 2-36/Leg. e, successivamente, abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 170 - Pagamenti all’esecutore

1. L’amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore o al concessionario esecutore a titolo di acconto per stati di avanzamento previa verifica:

a) degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 43, comma 5, della legge;

b) di aver ricevuto la copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, ai sensi dell’articolo 42, comma 4, della legge, che hanno eseguito lavori nel periodo corrispondente allo stato di avanzamento o a quello immediatamente precedente; in ogni caso, tutte le fatture quietanzate dei subappaltatori e dei cottimisti devono essere acquisiste ai fini del pagamento dello stato di avanzamento corrispondente all’ultimazione lavori.

2. In caso di sospensione del pagamento ai sensi dell’articolo 43, comma 6, della legge, l’amministrazione aggiudicatrice provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito.

3. Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore non destinatario di pagamento diretto, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all’accertamento definitivo della regolarità retributiva per mancanza di dati o per impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l’accertamento, l’amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell’appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell’appaltatore corredata dalla dichiarazione dell’effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall’impegno di provvedere al diretto adempimento dell’importo eventualmente dovuto, qualora successivamente accertato nei limiti temporali della prescrizione di legge."

Dalla redazione