Articolo modificato dall’art. 7, comma 1, del D. Pres. P. 28/01/2021, n. 2-36/Leg. e, successivamente, abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 169 - Tutela dei lavoratori

1. In caso di mancata, parziale o ritardata corresponsione delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del concessionario esecutore rilevato ai sensi dell’articolo 43, comma 6, della legge, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatrici, avvalendosi delle strutture competenti in materia di retribuzioni, possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore o al concessionario esecutore o al subappaltatore ad ogni stato di avanzamento.

2. I pagamenti previsti dal comma 1, eseguiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, sono provati dalle quietanze sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione della legittimità della richiesta ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla struttura competente in materia di lavoro per i necessari accertamenti."

Dalla redazione