Articolo abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 31 - Oggetto

1. Nel concorso di progettazione di lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall’articolo 36. Se il concorso di progettazione riguarda un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di un piano economico finanziario per la sua costruzione e gestione."

Dalla redazione