Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, della L.P. 27/01/2022, n. 1, così recitava:

"Art. 37 - Interventi relativi a impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione

1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 78, comma 3, lettere h) e i), e 80, comma 1, lettera h), della legge provinciale, per struttura si intende il palo o il traliccio destinato ad ospitare impianti di telecomunicazione e radiodiffusione e il locale contenente le apparecchiature elettroniche a servizio degli stessi, esclusi gli armadi tecnici e gli eventuali elementi di ancoraggio ad una struttura esistente se di lunghezza complessiva inferiore a 1,5 metri."

La modifica si applica dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 5-ter della L.P. 28/04/1997, n. 9.

Dalla redazione