Articolo sostituito dall’art. 8, comma 1, della L.P. 31/07/1987, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 14.

1. Possono beneficiare delle provvidenze legate alla ristrutturazione le imprese manifatturiere e minerarie che nel biennio anteriore alla domanda abbiano avuto in forza almeno 20 addetti, nonché quelle che intendono fondersi in unica impresa, raggiungendo così i limiti occupazionali previsti dal presente articolo.

2. Possono inoltre beneficiare delle provvidenze per la ristrutturazione le imprese manifatturiere e minerarie che realizzino nuovi insediamenti, creando entro un anno dall'avvio dell'attività produttiva almeno 30 nuovi posti di lavoro.

3. L'intervento sarà proporzionale ai posti di lavoro della ditta richiedente e le agevolazioni verranno perciò commisurate al rapporto personale già impiegato e da impiegarsi in seguito all'investimento.”

Dalla redazione