Abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 55.

1. Per le esigenze di personale di cui alla presente legge l'organico del ruolo tecnico è aumentato di 2 posti del VI livello e quello del ruolo amministrativo è aumentato di 5 posti, di cui 2 del VI livello e 3 del IV livello.

2. Nell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 21, dopo le parole "o comunque riconosciuta" sono inserite le parole "e trasferito con decorrenza 1° aprile 1979 previo consenso alla Provincia Autonoma di Bolzano".”

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