Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 36.

1. In caso di estinzione anticipata totale di un finanziamento concesso ai sensi della presente legge o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di un'impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.

2. In caso di estinzione volontaria, parziale di un finanziamento, l'entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

3. In caso di cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento della Giunta provinciale.

4. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono inoltre sospesi, ridotti o revocati, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, dodicesimo comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, qualora il beneficiario si renda inadempiente agli obblighi assuntisi all'atto della concessione dei contributi stessi.

5. I contributi revocati o comunque indebitamente percepiti sono riscossi ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.”

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