Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.P. 14/08/1996, n. 18, così recitava:

“Art. 6. - Commissione tecnico-consultiva

1. La concessione di contributi da erogarsi ai sensi della presente legge sarà sottoposta al parere consultivo di una commissione nominata dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, così composta:

a) l'Assessore provinciale competente nella materia dell'industria, che la presiede;

b) un funzionario preposto agli uffici dell'Assessorato competente nella materia dell'industria, con funzioni di vicepresidente;

c) 4 esperti in materia di politica industriale, economia aziendale e tecnica bancaria. Per ogni rappresentante sarà nominato un membro supplente. Fungerà da segretario un funzionario dell'Assessorato all'industria.

2. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in Consiglio provinciale, fatta salva la presenza del gruppo linguistico ladino. Ai componenti della commissione spettano le indennità previste dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25.

3. La commissione svolge le seguenti funzioni:

a) esamina le domande per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 8 e ai criteri di politica industriale deliberati dalla Giunta provinciale;

b) esprime alla Giunta provinciale per ciascuna domanda esaminata il proprio parere con le relative proposte sulle modalità di intervento e sugli eventuali limiti, ai fini della concessione delle agevolazioni.”

Dalla redazione