Comma abrogato dalla L.P. 12/11/1992, n. 39, così recitava:

"1. La Giunta provinciale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamenti annui, per la durata di due anni, alle imprese che provvedono ad assunzioni a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, in nuovi posti di lavoro in provincia di Bolzano, di lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore ed i quali, a seguito di un accordo fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale dei lavoratori e dei datori di lavoro, vengono dichiarati esuberanti."

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