Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, del D. Pres. P. 04/09/2014, n. 27, così recitava:

"Art. 2 (Modifica del piano provinciale delle cave e torbiere) — 1. La modifica del piano provinciale delle cave e torbiere al fine dell'inserimento di nuovi giacimenti si effettua almeno ogni tre anni."

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