Articolo abrogato dall'art. 61, della L.R. 06/03/1986, n. 9.

Si veda l'art. 30, della L.R. 06/03/1986, n. 9.

L’articolo così recitava:

“Art. 139 - Numero legale per la validità delle adunanze

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Nella seduta di seconda convocazione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, ove non sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la maggioranza dei Consiglieri in carica.”

Dalla redazione