La Sent. Corte Cost. 11/02/2021, n. 16 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, così recitava:

"1. Nella Regione siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. La soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 per cento, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali. Se il valore dato dal calcolo del 10 per cento è con la virgola, tale valore è arrotondato all'unità superiore. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti, ammessi dopo il taglio delle ali, è dispari, la media è incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio delle ali è pari, la media è invece decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora la prima cifra dopo la virgola è uguale a zero, la media resta invariata."

A seguito della sent. Corte Cost. 11/02/2021, n. 16 che ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, con conseguente applicazione dell’art. 97 del D. Leg.vo 50/2016, si veda la Nota Dir. Gen. R. 16/06/2021, n. 98457R che fornisce le opportune indicazioni alle Commissioni di gara per il calcolo della soglia di anomalia.

Dalla redazione