Articolo abrogato dalla L.R. del 21/11/2011, n. 21.

L’articolo 5 così recitava: “1. Qualora l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939, sia richiesta per le opere previste dagli articoli 13 e 15 della legge regionale n. 23 del 1985, l'organo comunale competente emana il provvedimento su parere del solo Ufficio tecnico comunale.”

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