Termine prorogato dall’art. 3, comma 33, della L.R. 15/03/2012, n. 6.

Il termine era già stato prorogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 10/06/1991, n. 17 al 31 dicembre 1990; dall'art. 7, comma 1, della L.R. 23/08/1995, n. 22 al 31 dicembre 1994; dall'art. 4, comma 9 della L.R. 23/08/1995, n. 22 al 31 dicembre 1999 e poi al 31 gennaio 2004 (rispettivamente nella versione originaria di detto comma e in quella introdotta dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/12/2003, n. 14).

Inizialmente era fissato al 31 dicembre 1986.

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