Articolo abrogato dall’art. 66, comma 1, della L.R. 22/12/2008, n. 34, così recitava:

“Art. 16 - (Modifica della L.R. n. 28/1993)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è inserito il seguente:

"3-bis. Agli oneri derivanti dal trasferimento ad Agenzia Piemonte Lavoro delle spese per l'attività di promozione e di informazione degli interventi tesi ad incentivare l'occupazione, di cui al titolo III, pari ad euro 15.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2008 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB DA15041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.".”

Dalla redazione