Comma abrogato dalla L.R. 06/04/2016, n. 6, così recitava:

“2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2016, la Regione provvede alla copertura delle spese connesse all’esercizio delle funzioni conferite mediante un fondo indistinto con funzioni perequative e con la compartecipazione a canoni e tariffe stabiliti in apposito provvedimento legislativo sulla base di un sistema di fabbisogni standard. Con il medesimo provvedimento, al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, le province e la Città metropolitana acquisiscono una quota di partecipazione all’accertamento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a canoni e tariffe di competenza regionale recuperate sul proprio territorio nella misura del maggior gettito.”

Dalla redazione