Articolo abrogato dall’art. 66, comma 1, della L.R. 22/12/2008, n. 34, così recitava:

“Art. 29 - (Modifiche della L.R. n. 28/1993)

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è inserito il seguente:

«Art. 29-bis - Riconoscimento dei compensi per l'attività di accompagnamento e tutoraggio.

1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dei compensi per l'attività di accompagnamento e tutoraggio nell'avvenuto inserimento lavorativo, di cui all'articolo 16, pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2007 e stanziati nella UPB 15091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima unità, che presenta la necessaria capienza.».

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della L.R. n. 28/1993 è sostituito dal seguente:

"3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre 12 mesi dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2".”

Dalla redazione