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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 01/07/2008, n. 19
L.R. Piemonte 01/07/2008, n. 19
- L.R. 06/08/2009, n. 22
- L.R. 28/09/2012, n. 11
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Capo I - FINALITÀ |
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Art. 1. (Finalità)N3 1. La Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, riconosce e promuove il ruolo delle comunità montane quali enti per la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo delle zone montane, per la promozione del mantenimento dei servizi essenziali in montagna e la gestione in forma associata delle funzioni e dei serviz |
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Capo II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1999, N. 16 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA MONTAGNA) |
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Sezione I. RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITÁ MONTANE |
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Sezione II. DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DI PROMOZIONE, SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO |
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Art. 3. (Modifica dell'articolo 9 della L.R. 16/1999)N3 1. L'articolo 9 della L.R. 16/1999, come modificato dall'articolo 9 della L.R. 19/2003, è sostituito dal seguente: "Art. 9. (Finalità delle comunità montane) 1. Le comunità montane promuovono lo sviluppo socioeconomico del proprio territori |
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Art. 4. (Inserimento dell'articolo 9 bis alla L.R. 16/1999)N3 1. Dopo l'articolo 9 della L.R. 16/1999 è inserito il seguente: "Art. 9 bis. (Funzioni delle comunità montane) |
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Art. 5. (Inserimento dell'articolo 9 ter alla L.R. 16/1999)N3 1. Dopo l'articolo 9 della L.R. 16/1999 è inserito il seguente: "Art. 9 ter. (Funzioni proprie delle co |
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Art. 6. (Inserimento dell'articolo 9 quater alla L.R. 16/1999)N3 1. Dopo l'articolo 9 della L.R. 16/1999 è inserito il seguente: "Art. 9 quater. (Gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali) 1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3 organizzano l'esercizio associato delle funzi |
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Art. 8. (Modifica dell'articolo 27 della L.R. 16/1999)N3 1. L'articolo 27 della L.R. 16/1999, come modificato dall'articolo 18 della L.R. 19/2003, è sostituito dal seguente: |
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Art. 9. (Inserimento dell'articolo 27 bis alla L.R. 16/1999)N3 1. Dopo l'articolo 27 della L.R. 16/1999 è inserito il seguente: "Art. 27 bis. (Raccordo con gli altri strumenti di programmazione) |
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Art. 11. (Modifica dell'articolo 29 della L.R. 16/1999)N3 1. L'articolo 29 della L.R. 16/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 29. (Progetti integrati) 1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati elaborati dalle comunità montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed attuativi del programma operativo annuale, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demogra |
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Art. 13. (Modifica dell'articolo 55 della L.R. 16/1999)N3 1. L'articolo 55 della L.R. 16/1999, come sostituito dall'articolo 5 della L.R. 7/2007, è sostituito dal seguente: "Art. 55. (Attività di analisi e di studio del territorio montano piemonte |
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Sezione III. DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI DELLE COMUNITÀ MONTANE |
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Art. 14. (Modifica dell'articolo 5 della L.R. 16/1999)N3 1. Il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 16/1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 16. (Inserimento dell'articolo 11 bis alla L.R. 16/1999)N3 1. Dopo l' articolo 11 della L.R. 16/1999, è inserito il seguente: |
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Art. 17. (Modifica dell'articolo 12 della L.R. 16/1999)N3 1. Il comma 3 dell'articolo 12 dell |
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Art. 18. (Modifica dell'articolo 15 della L.R. 16/1999)N3 1. L'articolo 15 della L.R. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della L.R. 19/2003, è sostituito dal seguente: |
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Art. 19. (Inserimento dell'articolo 15 bis alla L.R. 16/1999)N3 1. Dopo l'articolo 15 della L.R. 16/1999, è inserito il seguente: "Art. 15 bis. (Sistema elettorale) 1. Il presidente della comunità montana è eletto dall'assemblea congiunta dei consigli dei comuni che ne fanno parte, contestualmente all'elezione dell'organo rappresentativo. |
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Art. 20. (Inserimento dell'articolo 15 ter alla L.R. 16/1999)N3 1. Dopo l'articolo 15 della L.R. 16/1999, è inserito il seguente: "Art. 15 ter. (Organo rappresentati |
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Art. 21. (Inserimento dell'articolo 15 quater alla L.R. 16/1999)N3 1. Dopo l'articolo 15 della L.R. 16/1999, è inserito il seguente: |
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Art. 22. (Inserimento dell'articolo 15 quinquies alla L.R. 16/1999)N3 1. Dopo l'articol |
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Art. 24. (Inserimento dell'articolo 15 septies alla L.R. 16/1999)N3 1. Dopo l'articolo 15 della L.R. 16/1999, è inserito il seguente: "Art. 15 septies. (Decade |
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Art. 25. (Inserimento dell'articolo 15 octies alla L.R. 16/1999) |
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Art. 26. (Inserimento dell'articolo 25 bis alla L.R. 16/1999)N3 1. Dopo l'articolo 2 |
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Sezione IV. ALTRE DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA L.R. 16/1999 |
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Art. 27. (Modifica dell'articolo 4 della L.R. 16/1999)N3 1. L'articolo 4 della L.R. 16/1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 29. (Modifica dell'articolo 41 della L.R. 16/1999) |
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Art. 32. (Modifica dell'articolo 57 bis della L.R. 16/1999)N3 1. L'articolo 57 bis della L.R. 16/1999, inserito dall'articolo 30 della L.R. 19/2003, è sostituito dal seguente: "Art. 57 bis. (Provvedimenti conseguenti al rio |
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Art. 33. (Modifica dell'articolo 57 ter della L.R. 16/1999)N3 1. L'articolo 57 ter della L.R. 16/1999, inserito dall'ar |
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Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI PRIMA ATTUAZIONE |
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Art. 34. (Processo di riordino territoriale)N3 1. In fase di prima applicazione dell'articolo 3 della L.R. 16/1999, così come sostituito dalla presente legge, la delibe |
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Art. 35. (Riordino delle funzioni amministrative conferite agli enti locali)N3 1. In armonia con quanto disposto dall'articolo 3 dello Statuto, ent |
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Art. 36. (Disposizioni di sostegno all'avvio del processo di modifica territoriale)N3 1. Per l'anno 2009, una quota fino al dieci per cento delle risorse di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c) della L.R. 16/1999 è riservata alle comunità montane per le quali sono disposte modifiche territoriali ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. |
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Art. 37. (Norme di prima attuazione)N3 1. Fino al riordino di cui all'articolo 35, comma 1, alle comunità montane sono attribuite le seguenti funzioni proprie: a) in materia di artigianato artistico e tipico e di produzioni tipiche: 1) individuazione delle produzioni tipiche e delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico; 2) concorso alla promozione e allo sviluppo delle produzioni tipiche del territorio e dell'artigianato artistico; |
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Art. 38. (Termini per gli adempimenti attuativi)N3 1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, |
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Art. 39. (Norma transitoria)N3 1. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2 della L.R. 16/1999, così come modificato dalla presente legge, da adottarsi ai sensi dell'articolo 42, le comunità montane sono quelle elencate nell'allegato A alla presente legge. Con tali decreti, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione delle comunità montane, secondo la delimitazione territoriale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale prevista dall'articolo 3, comma 2 della L.R. 16/1999 come modificato dalla presente legge. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla determinazione definitiva dei nuovi assetti territoriali, gli organi delle comunità montane |
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Capo IV - DISPOSIZIONI ABROGATIVE FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 42. (Entrata in vigore delle norme di riordino territoriale)N3 1. |
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Allegato A - Comunità montane della Regione Piemonte costituite al 28 aprile 2008 (art. 39)Provincia di Alessandria Comunità montana delle Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino; Comunità montana della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera; Comunità montana dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato, Voltaggio; Comunità montana dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno Monferrato, Terzo, Visone; Provincia di Asti Comunità montana della Langa Astigiana e Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime; Provincia di Biella Comunità montana della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno; Comunità montana della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio; Comunità montana della Valle del Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Saglian |
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