Articolo abrogato dall’art. 28, comma 1, della L.R. 03/08/2017, n. 13, così recitava:

“Art. 3 (Ulteriori modifiche alla l.r. 31/1985)

1. Il primo trattino del primo comma dell'articolo 1 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente: "- case per ferie, ostelli per la gioventù e case-vacanze".

2. La rubrica del Titolo II della l.r. 31/1985 è sostituita dalla seguente: "Titolo II. Case per ferie, ostelli per la gioventù e case-vacanze".”

Dalla redazione