Articolo abrogato dal Reg. R. 05/08/2016, n. 7.

L’articolo 9 così recitava:

“Art. 9 - (Dotazioni minime dei bagni)

1. I bagni privati devono essere dotati di biancheria da bagno distinta per ciascun ospite ed essere completi di tutte le apparecchiature igieniche idonee a rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di norma, da lavabo, wc, vasca o doccia. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza.

2. I bagni comuni, ove esistenti, devono essere completi delle apparecchiature igieniche e dei dispositivi di sicurezza, come indicati al comma 1.”

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