Articoli abrogati dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitavano:

“Art. 1 - (Disposizioni in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al r.d. n. 1775/1933. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”)

1. Alla l.r. 10/2009  sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell’articolo 6 le parole “canoni per le concessioni relative alle utenze di acqua pubblica” sono sostituite dalle parole “canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, di cui al r.d. 1775/1933”;

b) al comma 1 dell’articolo 6 le parole “canoni per le concessioni relative alle utenze di acqua pubblica” sono sostituite dalle parole “canoni relativi alle utenze di acqua pubblica”;

c) dopo il comma 3-bis dell’articolo 6 sono inseriti i seguenti:

“3-ter. A partire dall’annualità 2012, l’importo unitario del canone annuo dovuto alla Regione per le utenze di acqua pubblica, di cui al comma 1, è determinato come segue:

a) per le grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico è fissato in 30,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua;

b) per le derivazioni d’acqua con portata superiore a trenta moduli (3.000 l/s) impiegate ad uso industriale, ivi compreso il raffreddamento di impianti termoelettrici, è fissato in 34.000,00 euro per modulo d’acqua;

c) per le derivazioni riferite agli usi delle acque di cui all’articolo 3 e alle fattispecie di cui all’articolo 34, comma 10, del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26), non rientranti nella casistica prevista dalle lettere a) e b), i canoni unitari vigenti nel 2011 sono incrementati dell’1,5 per cento.

3-quater. L’incremento degli importi di cui al comma 3-ter si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, inclusi i casi di prosecuzione temporanea dell’esercizio dell’impianto di cui all’articolo 53-bis, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), determinando l’automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente.

3-quinquies. A partire dall’annualità 2013:

a) la Regione trasferisce alle province, entro il 30 novembre di ogni anno, una quota dei canoni per l’uso delle acque pubbliche introitati nell’anno precedente stabilita con deliberazione di Giunta regionale nella quale sono determinati i criteri di riparto tra le province tenendo conto delle particolari situazioni territoriali, da adottarsi, sentite le province, entro il 31 ottobre 2012;

b) l’utilizzo da parte delle province, ad esclusione della Provincia di Sondrio, della quota di canone tra esse ripartita ai sensi delle lettera a) può essere finalizzato per spese correnti in misura non superiore al 50 per cento dei proventi trasferiti; la restante quota è destinata a concorrere al finanziamento di misure ed interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale del territorio e delle risorse idriche.

3-sexies. L’importo derivante dall’incremento dei canoni disposto dal comma 3-ter rispetto ai livelli previgenti è destinato annualmente alla Provincia di Sondrio nella misura stabilita dalla Giunta regionale d’intesa con la Provincia.

3-septies. Al trasferimento delle quote di canoni spettanti alle province, previsto ai commi 3-quinquies e 3-sexies, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.1.2.137 “Fonti Energetiche”, all’UPB 3.1.3.138 “Fonti energetiche “, all’UPB 3.2.2.147 “Reti e servizi di pubblica utilità” e all’UPB 3.2.3.151 “Reti e servizi di pubblica utilità” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e successivi.”;

d) al comma 6 dell’articolo 6, le parole “aumentata del tasso di inflazione programmata” sono sostituite dalle parole “automaticamente aggiornata, con cadenza annuale, al tasso di inflazione programmata” e le parole “, mediante decreto da adottare entro il 31 dicembre dell’anno in corso da parte della direzione generale competente” sono soppresse. Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Dell’aggiornamento è data notizia con decreto emanato dal direttore generale competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre dell’anno in corso.”.

 

Art. 2 - (Disposizioni in materia di Stazione Unica Appaltante e di remunerazione sulle procedure di acquisto a carico dell’aggiudicatario. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ - Collegato 2008”)

1. Alla l.r. 33/2007  sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 1 è inserito il seguente:

“3 bis. A Lombardia Informatica S.p.A., in qualità di Centrale regionale acquisti, sono attribuite le funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) operando, per le finalità e con le modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, per l’acquisizione di beni e servizi per conto dei soggetti aderenti.”;

b) dopo il comma 4 dell’articolo 1 è inserito il seguente:

“4 bis. Per le attività indicate al comma 4, la Giunta regionale può prevedere meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell’aggiudicatario.”.”

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